Si tratta di una licenza con copyleft attenuato.

Principali caratteristiche della licenza LGPL:

  • libertà di qualsivoglia utente di distribuire e modificare il codice sorgente del programma;
  • la principale differenza rispetto alla GPL è quella di consentire la possibilità di collegare librerie coperte dalla licenza LGPL con programmi non liberi attraverso il cd. linking dinamico; la libreria LGPL deve essere aggiornabile indipendentemente dal resto del programma con cui è linkata; ciò significa che l’utente deve essere in grado di utilizzare il software (effettuare il relink) usando una versione differente o modificata della libreria LGPL;
  • in caso di linking dinamico lo sviluppatore ha la possibilità di distribuire il software dallo stesso sviluppato a partire dalla libreria secondo i termini di propria scelta e quindi anche secondo una licenza proprietaria, mantenendo segreto il codice sorgente;
  • ove invece il software debba considerarsi un’opera che deriva dalla libreria, come avviene per esempio in caso di linking statico, la LGPL funziona come la GPL e pertanto il licenziatario non ha la possibilità di distribuire l’opera derivata secondo i termini di propria scelta, ma dovrà mettere a disposizione il codice sorgente (incluse tutte le eventuali modifiche apportate); in via alternativa, dovranno essere fornite le istruzioni da seguire per ottenere una copia del codice sorgente;
  • libertà di qualunque utente di applicare a qualsivoglia copia della libreria i termini dell’ordinaria licenza GPL; una volta effettuata, tale modifica è irreversibile, nel senso che la licenza GPL si applicherà a tutte le successive copie e/o alle opere modificate;
  • assenza di qualsivoglia garanzia.

Si tratta di una licenza con copyleft forte.

Principali caratteristiche della licenza GPL:

  • libertà di qualsivoglia utente di distribuire e modificare il codice sorgente del programma;
  • chi distribuisce copie esatte del programma deve concedere gli stessi diritti e le stesse libertà ricevute, consegnando una copia del codice sorgente oppure formulando un’offerta scritta, valida per almeno tre anni, di fornire a chiunque ne faccia richiesta una copia del codice sorgente;
  • la distribuzione delle opere modificate deve recare l’espressa menzione della modifica e deve avvenire alle medesime condizioni e negli stessi termini stabiliti dalla licenza GPL; questo significa che l’autore della modifica deve mettere a disposizione il codice sorgente, la GPL assicura dunque che tutte le opere derivate da un software licenziato secondo i termini della licenza GPL saranno anch’esse distribuite sotto la medesima licenza;
  • assenza di garanzia; qualunque modifica del codice sorgente deve chiaramente recare la menzione della modifica, in maniera tale da evitare che eventuali errori vengano attribuiti ai precedenti autori;
  • le licenze GPL impediscono di distribuire con una licenza proprietaria un programma realizzato con una libreria coperta da licenza GPL.
  • la mera aggregazione di un programma concesso con licenza GPL con un software proprietario su uno strumento di memorizzazione non comporta l’obbligo di distribuire anche quest’ultimo sotto una licenza GPL, ove detto software possa considerarsi obiettivamente indipendente; qualora, invece, il software proprietario venga combinato o possa considerarsi parte di un’applicazione più grande basata sul programma coperto dalla GPL, la distribuzione dell’opera nella sua interezza dovrà avvenire secondo i termini della licenza GPL. Ove un programma proprietario venga linkato - sia staticamente che dinamicamente - ad un programma coperto da GPL, lo stesso dovrà essere distribuito secondo i termini della licenza GPL.

Attraverso il contratto di sviluppo software il committente affida alla software house la realizzazione di un programma per elaboratore. La legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (Lda) non disciplina la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del software realizzato su commissione; all’art. 12 bis la Lda disciplina unicamente l’ipotesi del programma per elaboratore sviluppato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, specificando che i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro, purché il software sia stato sviluppato dal dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

La Lda non disciplina dunque la titolarità dei diritti economici nell’ipotesi di lavoro su commissione, limitandosi unicamente a prevedere all’art. 110 che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Con il contratto di sviluppo le parti stabiliscono pertanto la spettanza dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software.

Licenze Open Source

Lo scopo principale delle licenze open source è impedire a chiunque il diritto di utilizzare l’opera in maniera esclusiva.

Come suggerisce la stessa espressione, open source significa libero accesso al codice sorgente; tuttavia, l’accessibilità del codice sorgente non è l’unico aspetto caratterizzante le licenze open source, le quali devono necessariamente garantire a chiunque la libertà di ridistribuire il software e di modificarlo.

 

Copyleft

Con il termine copyleft ci si riferisce ad una particolare modalità di utilizzo del “copyright” al fine di assicurare a chiunque la possibilità di copiare, condividere e modificare un’opera protetta dal diritto d’autore.

Copyleft non significa dunque assenza di diritti d’autore sull’opera (e pertanto il concetto non deve essere confuso con quello di pubblico dominio); le licenze copyleft sono pur sempre licenze protette dal diritto d’autore, ma si caratterizzano per il fatto che i principali diritti di utilizzazione economia che spettano all’autore in via esclusiva (ovvero quello di copia, distribuzione e modifica), vengono attribuiti a qualunque terzo, a condizione che questo rispetti i termini della licenza stabiliti dal proprietario.

Il copyleft assicura che chiunque riceva una copia del software, con o senza modifiche, abbia gli stessi diritti garantiti dalla licenza: essa si basa sul fondamentale principio che occorre dare agli altri gli stessi diritti che si sono ottenuti.

Il copyleft è dunque una licenza open source che introduce, al fine di mantenere libero il programma, alcune limitazioni che hanno l’effetto di assicurare che le opere derivate siano distribuite con la stessa licenza. Così, mentre i programmi distribuiti con licenze open source possono essere “chiusi” dai successivi licenziatari, quelli coperti da licenze copyleft devono rimanere liberi.

Nel modello SaaS il software viene commercializzato e reso fruibile all’utente come servizio. Il software “gira” sul server di proprietà del fornitore e l’utilizzatore non ne riceve una copia ma vi accede tramite internet, pagando un corrispettivo per fruire del servizio.

Tale modello è completamente differente dalla licenza EULA, che presuppone una concessione all’utente del diritto di utilizzare il software sul presupposto che questi ne ottenga una copia.

I termini di utilizzo del software sono generalmente resi noti dal titolare attraverso la pubblicazione, sul proprio sito internet, di apposita policy che l’utente visualizza ai fini dell’accettazione all’atto della richiesta di attivazione del servizio.

Il modello SaaS non prevede l’esecuzione di servizi di assistenza ed aggiornamento perché questi vengono effettuati direttamente dal fornitore sul proprio server.