I contratti di sviluppo del software

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Attraverso il contratto di sviluppo software il committente affida alla software house la realizzazione di un programma per elaboratore. La legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (Lda) non disciplina la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del software realizzato su commissione; all’art. 12 bis la Lda disciplina unicamente l’ipotesi del programma per elaboratore sviluppato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, specificando che i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro, purché il software sia stato sviluppato dal dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

La Lda non disciplina dunque la titolarità dei diritti economici nell’ipotesi di lavoro su commissione, limitandosi unicamente a prevedere all’art. 110 che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Con il contratto di sviluppo le parti stabiliscono pertanto la spettanza dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software.