Licenze di distribuzione

 

Il titolare del software concede al licenziatario il diritto di distribuire, nei confronti dell’utilizzatore finale, copie del software, dietro pagamento di un corrispettivo (che può essere una lump sum fissa o una royalty sulle vendite). Ciò accade quando il licenziante non intende provvedere direttamente alla commercializzazione delle licenze software, ma preferisce incaricare un distributore. Il licenziante conserva dunque la proprietà del software e concede al distributore, per la durata del contratto, il diritto di commercializzare le licenze di utilizzo del software.

L’accordo fra licenziante e distributore non corrisponde quindi ad una licenza EULA.

Diritti concessi: 1) il diritto di distribuire copie del software; 2) il diritto di usare e riprodurre il software per finalità dimostrative nell’ambito dell’attività di vendita nonché per fornire assistenza e supporto tecnico all’utilizzatore finale; 3) il diritto di concedere licenze di utilizzo del software all’utilizzatore finale (le copie del software non vengono vendute ma concesse in licenza): il licenziante e il distributore provvedono solitamente a predisporre, di comune accordo, il contenuto della licenza EULA da sottoporre all’utilizzatore finale.

 

Diritti vietati: il diritto di modificare il software, il reverse engineering.

Limitazioni: la licenza può prevedere restrizioni territoriali con riferimento all’attività di distribuzione.